Unione Bancaria. L’emergenza non giustifica l’omologazione

1 Agosto 2012

Euricse Facts&Comments

 

Unione Bancaria. L’emergenza non giustifica l’omologazione

Sergio Gatti (Federcasse) commenta la risposta di Michel Barnier all’Appello sul ruolo del credito cooperativo per la ripresa economica dell’Europa

La legislazione d’emergenza che caratterizza la produzione regolamentare in materia bancaria di questo ultimo scorcio d’estate 2012 è frutto di uno scatto di reni della Politica che ha ritenuto (a ragione) di salvare l’Euro anche con il disegno di Unione Bancaria presentato il 12 settembre dal Commissario Barnier a Strasburgo, meno di una settimana dopo le decisioni della BCE sull’acquisto senza limiti di titoli di Stato in certi casi e a precise condizioni. La legislazione d’emergenza, come ben sa una parte di italiani che ha vissuto gli anni di piombo e della mafia-terrorista, non bada ai dettagli. Sospende qualche libertà. Limita i processi democratici. Mette da parte i distinguo, tende a fare di tutta l’erba un fascio. Insomma, il discernimento non è propriamente la caratteristica distintiva delle norme scritte in condizioni di forte pressione.

Nella sua risposta dello scorso 16 luglio all’Appello promosso da Euricse la scorsa primavera, il Commissario Michel Barnier (tra i più sensibili alle esigenze delle economie partecipate e alle imprese cooperative) dichiara la volontà di mantenere i presupposti per la coesistenza di differenti modelli di intermediazione bancaria (in quanto fondamentale per la stabilità e l’efficienza del sistema finanziario ed economico). E’ la conferma della necessità che la riforma della regolamentazione bancaria in atto, a maggior ragione in quanto indirizzata ad omogeneizzare a livello internazionale le regole, tenga adeguatamente conto delle specificità delle diverse categorie di intermediari.

Non possiamo non apprezzare lo sforzo significativo che è stato sviluppato in tal senso dai “legislatori” bruxellesi (Parlamento-Consiglio-Commissione) nel processo di recepimento (non ancora ultimato) delle regole di Basilea 3 nella UE, che avverrà attraverso una direttiva (CRD4) e un regolamento (CRR1). E i punti ricordati da Barnier sono in effetti rilevanti, ma non ancora sufficienti.

L’obiettivo di scrivere norme opportune, graduali e proporzionali, così chiaramente condiviso, non è ancora pienamente conseguito: le peculiarità delle banche cooperative e della loro organizzazione a rete non trovano ancora – nelle versioni attuali della CRD 4 del CRR1 – adeguato riconoscimento. Taluni ambiti regolamentari risultano potenzialmente discriminanti per le BCC-CR e il loro network,
con potenziali effetti negativi sullo specifico modello di governance, sia individuale che di sistema, e di business. Dal nostro punto di vista (condiviso da altri sistemi bancari cooperativi europei), una delle carenze più importanti nelle proposte della Commissione, oltre alla non sempre adeguata valutazione delle implicazioni del modello giuridico e di business delle BCC-CR, è l’apparente sottovalutazione dei sistemi a rete cooperativi (network orizzontali) e del ruolo che questi assumono o possono assumere nel contribuire alla migliore gestione quotidiana delle singole banche, nel supporto fornito nei momenti critici e/o negli interventi di risoluzione.

Ci sono insomma alcuni profili che genererebbero significative criticità se non venissero adeguatamente affrontati e risolti. Due esempi:

  • gli strumenti di bail in: in primo luogo, dovrebbero essere prioritariamente applicati alle SIFI (banche a rischio sistemico), avuto riguardo alle contenute dimensioni e alle peculiarità del modello giuridico e organizzativo a rete delle BCC-CR; in secondo luogo, ci sembra che altri strumenti di risoluzione, incentrati su tali caratteristiche, potrebbero risultare maggiormente efficaci senza peraltro presentare i tanti profili critici e di potenziale disparità competitiva sottesi al bail in;
  • i fattori di stress previsti ai fini dell’LCR: sembrano sovrastimare il rischio di liquidità in quanto non considerano alcuni importanti fattori di stabilità della raccolta delle BCC-CR e delle loro banche di 2° livello, quali, ad esempio:
    – le forme volontarie e autoregolamentate di tutela dell’investitore, integrative rispetto agli schemi di assicurazione dei depositi (per le BCC italiane, il Fondo di garanzia obbligazionisti e, prossimamente, il Fondo di garanzia istituzionale);
    – la peculiare relazione con la propria clientela-socia;
    – la circostanza che i depositi che le BCC-CR intrattengono presso le banche di 2° livello del network sono con elevata probabilità più stabili di qualsiasi altro deposito interbancario.

Sono solo alcuni esempi limitati a Basilea 3. Ora si apre la prospettiva (per certi aspetti stimolante per altri oggettivamente piena di incognite) dell’attribuzione della vigilanza bancaria alla BCE sin dal gennaio 2014 per tutte le banche, della creazione di un fondo di garanzia dei depositi paneuropeo, della costruzione di un sistema unico di risoluzione delle crisi bancarie. Il tutto all’interno di un nuovo Testo unico bancario europeo. Legislazione d’emergenza, processi insoliti (la procedura scelta per approvare il regolamento – voto unanime del Consiglio – che attribuisce tutti i poteri di vigilanza alla BCE relega il ruolo del Parlamento europeo a quello di soggetto che esprime un parere non vincolante, senza possibilità di partecipare al processo di decisione con emendamenti e modifiche), tempi rapidissimi nel mezzo di una recessione con pochi precedenti: non possiamo che continuare ad avere fiducia nelle affermazioni di Michel Barnier e non ci stancheremo di ricordargli questa lettera al prof. Borzaga. La biodiversità bancaria non può essere affievolita e il credito mutualistico che ha creato orizzonti nuovi a milioni di europei non può essere snaturato da un disegno normativo che non dia valore coerente e concreto al valore della partecipazione popolare. Soprattutto se la partecipazione è in quel tipo di banca che non genera crisi sistemiche perché non si pone finalità di lucro né tanto meno di speculazione. Regole uguali (e frettolose) destinate a soggetti diversi non accrescono il grado di stabilità finanziaria. Anzi.

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